la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  regione  Marche,  in  attuazione delle finalita' stabilite
dall'art. 5 dello Statuto, concede contributi annuali alla Fondazione
Romolo Murri di Urbino e al Centro Studi Romolo Murri di Gualdo.
   2. Detti contributi regionali sono concessi alla Fondazione per la
promozione dello studio, della figura e dell'opera di  Romolo  Murri,
della  sua  azione nel contesto sociale e culturale delle Marche, del
suo ruolo sul piano nazionale e, piu'  in  generale,  del  riformismo
religioso  nell'eta' contemporanea; per la promozione e la cura della
pubblicazione dell'opera omnia  di  Romolo  Murri;  per  l'incremento
della  biblioteca  e  dell'archivio  della  Fondazione  di  materiale
documentario e manoscritto; per la promozione di pubblicazioni e  per
lo  sviluppo  degli  scambi  culturali nazionali e internazionali che
contribuiscono al progresso degli  studi  scientifici  sull'opera  di
Romolo Murri.
   3.  Al  Centro Studi sono concessi contributi, in particolare, per
approfondire  la  conoscenza  e  per  la  divulgazione  del  pensiero
murriano attraverso pubblicazioni, borse di studio, premi, iniziative
culturali, commemorazioni ed ogni altra attivita' che  rientri  nelle
finalita' statutarie del centro stesso.