la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Marche, in attuazione delle finalita' stabilite dall'art. 5 dello Statuto, concede contributi annuali alla Fondazione Romolo Murri di Urbino e al Centro Studi Romolo Murri di Gualdo. 2. Detti contributi regionali sono concessi alla Fondazione per la promozione dello studio, della figura e dell'opera di Romolo Murri, della sua azione nel contesto sociale e culturale delle Marche, del suo ruolo sul piano nazionale e, piu' in generale, del riformismo religioso nell'eta' contemporanea; per la promozione e la cura della pubblicazione dell'opera omnia di Romolo Murri; per l'incremento della biblioteca e dell'archivio della Fondazione di materiale documentario e manoscritto; per la promozione di pubblicazioni e per lo sviluppo degli scambi culturali nazionali e internazionali che contribuiscono al progresso degli studi scientifici sull'opera di Romolo Murri. 3. Al Centro Studi sono concessi contributi, in particolare, per approfondire la conoscenza e per la divulgazione del pensiero murriano attraverso pubblicazioni, borse di studio, premi, iniziative culturali, commemorazioni ed ogni altra attivita' che rientri nelle finalita' statutarie del centro stesso.